diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 23908 del 19/04/2016 Cc. (dep. 09/06/2016) Rv. 267019 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione- - Raccolta e trasporto senza autorizzazione di rifiuti metallici in forma ambulante - Condotte antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 221 del 2015 - Reato previsto dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Configurabilità - Deroga di cui all'art. 266, comma quinto, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267019-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di rifiuti, il reato di cui all'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è configurabile anche in relazione alle condotte non autorizzate di raccolta e trasporto di rifiuti metallici esercitate in forma ambulante, pur se poste in essere prima dell'entrata in vigore del comma 1-bis dell'art. 188 del predetto D.Lgs., introdotto dalla l. n. 221 del 2015. (In motivazione la S.C. ha precisato che a seguito di tale modifica normativa - che ha escluso l'applicabilità, per le attività ambulanti di raccolta e trasporto di rifiuti metallici, dell'esenzione dagli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali, prevista dall'art. 266, comma quinto, D.Lgs. n. 152 - la valutazione della rilevanza penale delle condotte anteriori alla novella richiede tuttora l'accertamento dell'esistenza e validità del titolo abilitativo al commercio e della riconducibilità del rifiuto all'attività autorizzata, mentre tale verifica non occorre per le condotte successive, avuto riguardo all'inapplicabilità "tout court" della deroga di cui al citato comma quinto dell'art. 266).

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 221 art. 30, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 188 com. 1 n. 2, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 266 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)