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Sez. 3, Sentenza n. 6550 del 07/05/2002 (Rv. 554218 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Atto di integrazione del contraddittorio - Contenuto - Esposizione dei fatti di causa e dei motivi di impugnazione - Giudizio di cassazione - Notifica del ricorso - Necessità - Notifica del controricorso o del ricorso incidentale - Sufficienza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2002-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554218-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., l'atto d'integrazione del contraddittorio non deve contenere formule predeterminate ma l'esposizione dei fatti di causa e delle doglianze mosse con l'atto di impugnazione; pertanto, nel giudizio di cassazione, all'integrazione del contraddittorio deve provvedersi mediante notifica di copia integrale del ricorso, mentre non è sufficiente la notifica del controricorso, che contenga una mera confutazione delle ragioni addotte col ricorso principale, o del ricorso incidentale, che proponga propri motivi di censura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)