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Sez. 5, Sentenza n. 22488 del 04/11/2015 (Rv. 637078 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Vendita di suolo lottizzato - Tassazione della plusvalenza - Condizioni - Autorizzazione del piano di lottizzazione - Necessità - Convenzione urbanistica con i proprietari - Assenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2015-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637078-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In tema d'imposte sui redditi, ed al fine dell'assoggettamento ad imposizione, tra i redditi diversi, ex art. 67, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, delle plusvalenze derivanti dalla vendita d'immobili posta in essere al di fuori dell'esercizio di imprese, un terreno deve considerarsi lottizzato allorquando sia intervenuta, da parte dell'autorità competente, l'autorizzazione del corrispondente piano di lottizzazione, anche se non sia ancora stata stipulata, tra il comune ed i proprietari, la relativa convenzione urbanistica.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)