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Sez. 6 - 5, Sentenza n. 1192 del 22/01/2016 (Rv. 638766 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Plusvalenze da vendita di terreni lottizzati edificabili - Assoggettabilità ad imposta - Condizioni - Attività diretta al frazionamento del terreno o all'utilizzabilità a scopo edificatorio - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638766-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In tema di imposte sui redditi, in caso di cessione di un terreno edificabile, ricadente in un piano di lottizzazione convenzionato, il calcolo della plusvalenza va ragguagliato ai sensi dell'art. 81, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986 (ora 67), considerando il valore del cespite dichiarato all'atto della vendita e quello risultante per effetto della lottizzazione stipulata con l'amministrazione comunale e non con riferimento al valore del bene all'atto del varo di una successiva convenzione di lottizzazione a modifica della precedente (nella specie, correlata al divieto di demolizione di un bene vincolato), essendosi già realizzata la trasformazione del bene oggetto di compravendita da agricolo ad edificatorio.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 82 CORTE COST., Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)