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Sez. L, Sentenza n. 6635 del 05/04/2004 (Rv. 571824 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - IN GENERE | Principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione e principio dell'interpretazione del dispositivo alla luce della motivazione - Rispettivo ambito applicativo.
Stato
decisa il 2004-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571824-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - IN GENERE

Nel rito del lavoro, allorquando la motivazione della sentenza si limiti alla mera esplicitazione di statuizioni già sostanzialmente argomentabili dalla struttura logico - semantica del dispositivo, non può invocarsi il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza (principio che presuppone l'effettiva carenza nell'uno di statuizioni rinvenibili formalmente solo nell'altra), bensì bisogna fare riferimento all'altro principio per il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione, le cui enunciazioni, se univocamente dirette all'esame di una questione dedotta in causa, possono essere utilizzate quale strumento di interpretazione del dispositivo medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST., Legge 21/03/1988 num. 86 art. 21, Legge 20/05/1988 num. 160 art. 1, Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)