Sez. 3, Sentenza n. 11195 del 26/05/2005 (Rv. 582628 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - NORME APPLICABILI | Giudizi in materia di contratti agrari - Rito del lavoro - Applicabilità - Motivazione della sentenza esplicitante statuizioni argomentabili dal dispositivo - Principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione - Applicabilità - Esclusione - Coordinamento del dispositivo con la motivazione - Ammissibilità - Conseguenze - Estensione simmetrica del giudicato - Sussistenza.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - NORME APPLICABILI
Nel rito del lavoro, che si applica anche ai giudizi in materia di contratti agrari, allorquando la motivazione della sentenza si limiti alla mera esplicitazione di statuizioni già sostanzialmente argomentabili dalla struttura logico - semantica del dispositivo, non può invocarsi il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza (principio che presuppone l'effettiva carenza nell'uno di statuizioni rinvenibili formalmente solo nell'altra), bensì bisogna fare riferimento all'altro principio per il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione, le cui enunciazioni, se dirette univocamente all'esame di una questione dedotta in causa, incidono sul momento precettivo e vanno considerate come integrative del contenuto formale del dispositivo, con la conseguenza che il giudicato risulta simmetricamente esteso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)