Sez. 2, Sentenza n. 424 del 18/01/1984 (Rv. 432642 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - ESTROMISSIONE DELL'ALIENANTE O DEL SUCCESSORE UNIVERSALE - MANCATA ESTROMISSIONE - PROPOSIZIONE DI APPELLO DA PARTE DEL SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE, INTERVENUTO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEL DANTE CAUSA - SUSSISTENZA - DIFETTO DI INTEGRITÀ DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 331 COD. PROC. CIV. - CONSEGUENZE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - ESTROMISSIONE DELL'ALIENANTE O DEL SUCCESSORE UNIVERSALE - MANCATA ESTROMISSIONE - PROPOSIZIONE DI APPELLO DA PARTE DEL SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE, INTERVENUTO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - LITISCONSORZIO NECESSARIO NEI CONFRONTI DEL DANTE CAUSA - SUSSISTENZA - DIFETTO DI INTEGRITÀ DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 331 COD. PROC. CIV. - CONSEGUENZE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare determini - in Mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti e del relativo provvedimento giudiziale - l'estromissione del dante causa. Pertanto, il successore a titolo particolare che proponga appello, deve convenire in giudizio anche il suo dante causa che non sia stato estromesso, il quale conserva la veste di litisconsorte necessario anche nel giudizio di appello agli effetti dell'art. 331 cod. proc. civ. con la conseguenza che il difetto di integrità del contraddittorio per la sua mancata partecipazione a tale fase è rilevabile, anche d'ufficio, in Sede di legittimità, con la rimessione della causa alla detta fase di merito, ai fini dell'eliminazione del vizio. (V 3842/80, mass n 407689; (V 2922/79, mass n 399252).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)