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Sez. 3, Sentenza n. 590 del 19/01/1995 (Rv. 489759 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Successore a titolo particolare per atto tra vivi - Intervento nel processo - Alienante - Mancata estromissione - Sentenza - Appello - Proposizione da uno soltanto o contro uno soltanto dei predetti - Integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro - Necessità - Mancata integrazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489759-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo - quale è la società di capitali alla quale sia stata conferita l'azienda da un imprenditore individuale nel corso di una causa inerente ad una posizione debitoria nascente dall'esercizio dell'azienda medesima - può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del "dante causa", potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentono. Ne consegue che nel giudizio di impugnazione contro la sentenza il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere, pertanto, ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., dovendo, in mancanza, rilevarsi, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2560, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)