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Sez. L, Sentenza n. 4320 del 25/06/1988 (Rv. 459326 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - ESTROMISSIONE DELL'ALIENANTE DEL SUCCESSORE UNIVERSALE - MANCANZA DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - PERMANENZA DELL'ALIENANTE NEL PROCESSO - NECESSITÀ - LITISCONSORTE NECESSARIO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RILEVABILITÀ ANCHE D'UFFICIO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459326-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - ESTROMISSIONE DELL'ALIENANTE DEL SUCCESSORE UNIVERSALE - MANCANZA DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - PERMANENZA DELL'ALIENANTE NEL PROCESSO - NECESSITÀ - LITISCONSORTE NECESSARIO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - RILEVABILITÀ ANCHE D'UFFICIO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*

L'intervento nel processo del successore a titolo particolare nel diritto controverso - che, a norma dell'art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., può avvenire anche in Sede di rinvio - non ne comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante (il quale, secondo la medesima norma, è legittimato in via straordinaria come sostituto processuale), producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento e con il consenso delle altre parti. Pertanto, finché non ne sia stato estromesso, l'alienante rimane nel processo come litisconsorte necessario, e la sua mancata partecipazione determina la non integrità del contraddittorio, la quale è rilevabile, anche d'ufficio, in Sede di legittimità. (V 5652/84, mass n 437330; (V 424/84, mass n 432642; (V 1028/84, mass n 368957).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)