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Sez. L, Sentenza n. 8947 del 25/08/1993 (Rv. 483548 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo | Sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione - Recesso ex art. 1464 cod. civ. - Legittimità - Rapporto con l'art. 1 legge n. 604 del 1966 - Temporaneo ritiro ad un dipendente aeroportuale del tesserino di accesso agli spazi doganali - Legittimità del licenziamento - Condizioni - Onere probatorio del datore di lavoro - Oggetto.
Stato
decisa il 1993-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483548-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo

La sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa per evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., in mancanza di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, la sussistenza o meno del quale deve essere verificata, dato il coordinamento tra detta norma e l'art. 1 della legge n. 604 del 1966, con riguardo alle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Pertanto, con riferimento all'ipotesi di temporaneo ritiro ad un dipendente aeroportuale del tesserino di accesso agli spazi doganali dove si svolge la prestazione lavorativa, l'accertamento della legittimità del licenziamento presuppone la dimostrazione da parte del datore di lavoro sia delle esigenze aziendali che escludono (in base ad una valutazione "ex ante") il suddetto interesse - in relazione alla prevedibile durata della sospensione della prestazione, alla natura delle mansioni ed alla sostituibilità dell'assente - sia della impossibilità di utilizzare il dipendente in altri luoghi o in mansioni diverse, almeno equivalenti, secondo modalità di servizio che l'imprenditore potrebbe disporre nell'ambito dei propri poteri organizzativi senza modificare l'assetto aziendale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)