Sez. L, Sentenza n. 2357 del 07/02/2004 (Rv. 569962 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Accertamento dei fatti allegati da una parte anche sulla base delle prove fornite dalla parte non onerata o acquisita d'ufficio - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE
Il principio, secondo cui l'onere della prova incombe a colui che allega i fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione, non è operante ai fini della decisione della causa quando il giudice può desumere il proprio convincimento sulla verità dei fatti stessi dagli elementi probatori acquisiti al processo da chiunque forniti e allorquando, nel processo del lavoro, la prova sulle circostanze fattuali rilevanti ai fini decisori sia stata acquisita a seguito del rituale esercizio dei poteri d'ufficio da parte del giudice alla stregua degli artt. 421, secondo comma, e 437, secondo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)