Sez. 3, Sentenza n. 26197 del 06/12/2011 (Rv. 620679 - 01)
CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE | Danni arrecati dalla fauna selvatica - Legge Regione Calabria 17 maggio 1996, n. 9 - Responsabilità della provincia - Configurabilità - Condizioni - Limitazione ai soli animali cacciabili - Esclusione - Produzione agricola - Limitazione alle sole specie commestibili - Esclusione - Fattispecie in tema di floricoltura ornamentale.
CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE
Ai fini del risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica, che va richiesto, a norma dell'art. 6 della legge Regione Calabria 17 maggio 1996, n. 9, nei confronti della provincia, e non della regione, la normativa regionale si deve interpretare come non limitata ai soli animali cacciabili, mentre la portata della locuzione "produzione agricola" va riferita a qualsiasi prodotto della terra, e non invece ristretta alle sole specie commestibili, con esclusione della floricoltura ornamentale attuata senza fini di lucro. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto operante la relativa normativa regionale, in relazione ai danni cagionati da istrici a piantagioni di iris e fresie).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 17/05/1996 num. 9 art. 6, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 14 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 19, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)