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Sez. 3, Sentenza n. 1929 del 23/03/1984 (Rv. 434009 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - DEPOSITO DEL RICORSO - ATTO PERFEZIONATIVO DELLA COSTITUZIONE DELL'ATTORE - ANORMALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - CONSEGUENZE - POTERE DEL GIUDICE DI ASSEGNARE UN TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE - APPLICABILITÀ DEI SUDDETTI PRINCIPI AL GIUDIZIO D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1984-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434009-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - DEPOSITO DEL RICORSO - ATTO PERFEZIONATIVO DELLA COSTITUZIONE DELL'ATTORE - ANORMALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - CONSEGUENZE - POTERE DEL GIUDICE DI ASSEGNARE UN TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE - APPLICABILITÀ DEI SUDDETTI PRINCIPI AL GIUDIZIO D'APPELLO.*

Nel rito del lavoro, l'instaurazione del rapporto giuridico processuale viene determinata col deposito del ricorso in cancelleria, il quale perfeziona la Costituzione dell'attore come quella dell'appellante, a norma degli artt. 415 e 434 cod. proc. civ.; sicché, depositato tempestivamente il ricorso, l'anormalità della notificazione di esso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione comporta non le conseguenze che l'art. 163, ultimo comma, cod. proc. civ. ricollega all'inosservanza del termine perentorio per la notificazione (configurata come integrativa della citazione), bensì il potere-dovere del giudice, posto dall'art. 421, primo comma, cod. proc. civ., di assegnare alla parte un termine per provvedere ad una regolare notificazione. (V 2789/82, mass n 420659, sulla prima parte; (V 3121/79, mass n 399474, sulla prima parte; (V 710/77, mass n 384288, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)