Sez. 3, Sentenza n. 24996 del 10/10/2008 (Rv. 605126 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Alterazione dei presupposti della domanda inizialmente proposta - "Petitum" o "causa petendi" diversi - Allegazione e deduzione dei fatti in citazione a scopo meramente descrittivo - Novità della domanda proposta per la prima volta in comparsa conclusionale in primo grado - Sussistenza - Fattispecie in tema di azione di risarcimento danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
È domanda nuova quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda inizialmente proposta, introducendo un "petitum" diverso e più ampio, oppure una diversa "causa petendi", fondata su situazioni giuridiche in precedenza non prospettate ed in particolare su un fatto giuridico radicalmente diverso, tale da integrare una pretesa nuova e da inserire nel processo un nuovo tema d'indagine. Tale eventualità si verifica anche se i fatti dedotti siano stati esposti nell'atto di citazione al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze e soltanto successivamente, per la prima volta, siano stati richiamati a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema d'indagine. (Nella specie, la S.C., ritenendo che le azioni di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale avevano "causa petendi" e "petitum" diversi, ha confermato la sentenza impugnata con cui la corte di merito aveva ritenuto nuova e, pertanto, inammissibile la domanda - fondata sulla responsabilità extracontrattuale del proprietario ai sensi dell'art. 2053 cod.civ. - di risarcimento dei danni determinati dal crollo del tetto di un immobile di proprietà della convenuta e già condotto in locazione dagli attori, avanzata per la prima volta nella comparsa conclusionale in primo grado, a fronte della diversa prospettazione originaria di un titolo di responsabilità contrattuale e, comunque, di un diverso titolo di responsabilità aquiliana ricondotto all'art. 2051 cod. civ).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 2053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)