Sez. 1, Sentenza n. 22473 del 29/11/2004 (Rv. 578250 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Domanda nuova per modifica della "causa petendi" - Presupposti - Allegazione e deduzione dei fatti in primo grado in funzione descrittiva - Novità della domdna - Sussistenza - Fattispecie in tema di azione di danni alla proposta nei confronti i istituto bancario per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se questi fatti erano stati già esposti nell'atto di citazione, ma al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, mentre soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, sono stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione. (Nella specie, il Commissario liquidatore di una società di capitali in l.c.a., in primo grado, aveva chiesto la condanna di una banca al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale cagionati con il rilascio di documentazione attestante l'avvenuto versamento dell'aumento di capitale effettuato dalla società "in bonis" e, in secondo grado, aveva invece chiesto fosse accertata la responsabilità contrattuale della banca per violazione degli obblighi derivanti dalla stipula di un contratto di conto corrente bancario, al quale aveva fatto riferimento nella citazione; la Corte Cass., in applicazione del succitato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile, perchè nuova, la domanda proposta in sede di gravame).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)