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Sez. 2, Sentenza n. 11195 del 27/10/1995 (Rv. 494420 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Sentenza pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso dal giudizio - Impugnazione del successore a titolo particolare - "Vocatio in ius" del dante causa - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494420-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

Il successore a titolo particolare di una delle parti nel rapporto giuridico controverso, il quale proponga impugnazione avverso la sentenza pronunciata nei confronti del suo autore, che non sia stato in precedenza estromesso e che perciò conservi la veste di litisconsorte necessario, deve chiamare nell'istituito giudizio di gravame detto suo dante causa. La mancata "vocatio in ius" di quest'ultimo, se non è sanata ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. comporta un difetto di integrità del contraddittorio rilevabile eventualmente d'ufficio anche in sede di legittimità e determina, se rilevata in tale sede, la necessità della rimessione della causa nella fase di merito in cui il vizio si è verificato ai fini della relativa eliminazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)