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Sez. L, Sentenza n. 150 del 10/01/1983 (Rv. 424965 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DEL DATORE DI LAVORO COSTITUITA DALLA PRODUZIONE DI SPETTACOLI IN VIA CONTINUATIVA - IPOTESI EX ART. 1, LETT. E), DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424965-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DEL DATORE DI LAVORO COSTITUITA DALLA PRODUZIONE DI SPETTACOLI IN VIA CONTINUATIVA - IPOTESI EX ART. 1, LETT. E), DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'ipotesi prevista dalla lettera "e" dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 (scrittura del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli) per la stipulazione di contratto di lavoro a termine non può ritenersi ricorrente qualora l'attività del datore di lavoro sia costituita, essenzialmente ed esclusivamente, dalla produzione di spettacoli (nel caso, radio-televisivi), esercitata in via continuativa secondo un programma globale annuo, cui si adegui la programmazione articolata dei suoi centri di produzione, coincidendo così con la stessa attività istituzionale dell'impresa. (Conf 5074/81, mass n 415869; (Conf 2093/81, mass n 412815; (Conf 1017/79, mass n 397212).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)