Sez. 2, Sentenza n. 1994 del 25/03/1980 (Rv. 405623 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA - RILEVABILITA - SANATORIA - ECCEZIONE DI NULLITA - PROPOSIZIONE - TERMINE - PRIMA ISTANZA O DIFESA SUCCESSIVA - ISTANZA - NOZIONE - ECCEZIONE DI NULLITA DELLA CONSULENZA TECNICA NON PROPOSTA NELL'UDIENZA SUCCESSIVA AL DEPOSITO DELLA RELAZIONE SCRITTA - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA - RILEVABILITA - SANATORIA - ECCEZIONE DI NULLITA - PROPOSIZIONE - TERMINE - PRIMA ISTANZA O DIFESA SUCCESSIVA - ISTANZA - NOZIONE - ECCEZIONE DI NULLITA DELLA CONSULENZA TECNICA NON PROPOSTA NELL'UDIENZA SUCCESSIVA AL DEPOSITO DELLA RELAZIONE SCRITTA - INAMMISSIBILITA.*
Agli effetti della norma contenuta nel secondo comma dell'art 157, comma secondo, cod proc civ, che impone alla parte che vi abbia interesse di eccepire la nullita di un atto nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, il termine istanza deve ritenersi comprensivo di qualsiasi richiesta delle parti tendente ad ottenere anche un semplice atto ordinatorio quale e il provvedimento di rinvio dell'udienza istruttoria. E, pertanto, tardiva l'eccezione di nullita della consulenza tecnica che non sia stata proposta nell'udienza successiva al deposito della consulenza stessa, anche se tale udienza si e esaurita con un semplice provvedimento di rinvio. (Conf 1816/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)