Sez. 1, Sentenza n. 3500 del 15/06/1998 Cc. (dep. 04/07/1998) Rv. 211035 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - DICHIARAZIONE | Accoglimento - Declinatoria di competenza cui partecipi anche il giudice astenutosi - Nullità assoluta e insanabile.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - DICHIARAZIONE
Il giudice militare astenuto, la cui dichiarazione sia stata già accolta, non può concorrere alla pronunzia del provvedimento declinatorio della competenza, con il quale, accertata l'impossibilità di sostituzione dello stesso, il procedimento è rimesso ad altro giudice, configurandosi, in tal caso, un vizio di capacità del giudice astenuto, derivante da sopravvenuta carenza di potestà giurisdizionale nel processo: la sanzione di inosservanza del divieto è quella della nullità di ordine generale e assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, del provvedimento di rimessione del procedimento, ai sensi degli artt. 178, lett. a)- e 179, comma primo, cod. proc. pen. Conf. Sez. 1^, c.c. 15 giugno 1998 n. 3501, Di Maio; n. 3502, Sanità; n. 3503, Ritucci; n. 3504, Tedesco; n. 3505, Spinelli, non massimate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 42 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 261 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)