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Sez. 6, Sentenza n. 3127 del 06/07/2000 Cc. (dep. 09/10/2000) Rv. 217370 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Provenienza dalla parte - Necessità - Mandato al difensore - Ammissibilità - Obbligo del difensore di fornire la prova del mandato in caso di richiesta del giudice - Sussistenza - Fondamento - Mancata prova - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217370-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

In tema di ricusazione del giudice, anche il difensore, come il procuratore speciale, è legittimato soltanto a formulare la dichiarazione in nome e per conto della persona interessata che gliene abbia conferito mandato, la quale, però, deve aver preso, essa stessa, la decisione di ricusare. Ciò non significa, tuttavia, che la legge esima il difensore munito di mandato dal fornirne la prova, non essendo sufficiente che il patrono si limiti a dare attestazione di esso attraverso la "contemplatio domini"; ne deriva che il patrocinatore, ove richiesto dal giudice nell'esercizio dei suoi poteri di accertare la verità di ogni fatto che si ponga quale condizione di legittimità del suo operato, deve fornire la prova dell'incarico conferitogli. (La Corte, a fronte del rifiuto del difensore, richiesto dal magistrato di fornire la prova del mandato, ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che avevano dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)