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Sez. 3, Sentenza n. 25921 del 27/05/2025 Cc. (dep. 15/07/2025) Rv. 288400-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - IN GENERE | "Regula iuris" di cui all'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità anche al giudizio sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, successivo al sentenza di condanna - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288400-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, la "regula iuris" sancita dall'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui, contestualmente alla sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto avuto riguardo anche all'esito del dibattimento, alle modalità del fatto ed agli elementi sopravvenuti da cui possa emergere il pericolo di fuga o di reiterazione criminosa, trova applicazione anche con riguardo alla decisione sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura formulata nel corso dell'intero segmento processuale successivo alla sentenza, non ammettendo il sistema cautelare, retto dal principio di discrezionalità vincolata, una diversificazione di regole di giudizio tra il momento genetico e quello funzionale del procedimento limitativo della libertà personale.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)