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Sez. 2 - , Sentenza n. 25246 del 02/05/2019 Cc. (dep. 07/06/2019) Rv. 275826 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Applicazione della misura coercitiva contestualmente alla sentenza di condanna – Annullamento, in fase d’indagini, di una precedente ordinanza per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza – Presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere – Operatività – Sussistenza – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275826-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

La presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere opera anche quando la misura coercitiva è applicata contestualmente alla sentenza di condanna, dopo che una precedente ordinanza sia stata annullata in fase d'indagini per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto, in tal caso, è richiesto esclusivamente che la sussistenza delle esigenze cautelari sia valutata alla luce degli elementi preesistenti e di quelli sopravvenuti, costituiti dall'esito del procedimento e dalle modalità del fatto, quale accertato in sentenza. (In motivazione, la Corte ha chiarito che una diversa interpretazione darebbe luogo ad un ingiustificato trattamento di favore nei confronti di imputati raggiunti non da indizi, ma da prove della commissione di reati di gravità tale da giustificare, in fase di indagini, una presunzione di pericolosità non suscettibile di venir meno per effetto della condanna).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)