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Sez. 6 - , Sentenza n. 51605 del 12/09/2019 Cc. (dep. 20/12/2019) Rv. 277575 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE | Applicazione di misura cautelare ai sensi dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. – Necessità del nesso tra la sentenza di condanna e la disamina dei rischi cautelari – Sussistenza – Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-09-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277575-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, la previsione dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. istituisce un nesso logico tra la decisione di condanna e la disamina dei rischi cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., in quanto colloca espressamente dopo la pronunzia della sentenza la valutazione dei presupposti da sottoporre a verifica, tra i quali anche l'esito del procedimento e gli elementi sopravvenuti al fatto, sicché, pur non essendo richiesta una stretta contestualità con la pronuncia della sentenza, la misura cautelare non può essere irragionevolmente ritardata rispetto alla condanna sino ad intervenire al di fuori dell'ordinario processo di cognizione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza cautelare disposta ai sensi dell'art.275, comma 1-bis, cod.proc.pen., nell'ambito del procedimento incidentale previsto dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., avente ad oggetto l'eventuale restituzione nel termine per proporre impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)