Sez. 5, Sentenza n. 23579 del 20/12/2012 (Rv. 624740 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Acquisto della prima casa - Agevolazioni fiscali ex art. 3 d.lgs. n. 415 del 1991 - Ubicazione del bene acquistato nel comune di residenza dell'acquirente - Necessità - Situazione di fatto in contrasto con le risultanze anagrafiche - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
La previa residenza anagrafica (ovvero il previo svolgimento di attività lavorativa) nel comune dove si intende acquistare un immobile, sono presupposti necessari per il godimento dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, e ciò sia con riferimento agli atti soggetti "ratione temporis" alla disciplina di cui al d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 (convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118), sia con riferimento a quelli soggetti "ratione temporis" alla legge 31 dicembre 1991, n. 415. Il suddetto requisito può essere dimostrato solo attraverso le risultanze anagrafiche, a nulla rilevando una residenza di fatto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Legge 31/12/1991 num. 415 art. 3 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)