Sez. 1, Ordinanza n. 43140 del 28/09/2004 Cc. (dep. 04/11/2004) Rv. 231021 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene detentive | Incidente di esecuzione volto a contestare la validità del decreto di latitanza - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene detentive
E inammissibile l'incidente di esecuzione preordinato ad ottenere l'invalidità del decreto di latitanza, mai eccepita nella fase di cognizione, il quale una volta emesso, sulla base di quanto risulti agli atti, implica che le notifiche siano eseguite nelle forme prescritte dall'art. 165 cod. proc. pen. sino a quando non sia processualmente accertata la cessazione della latitanza, senza che sia necessario disporre la rinnovazione delle ricerche ad ogni passaggio di fase o di grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)