Sez. 1, Sentenza n. 29503 del 01/03/2013 Cc. (dep. 10/07/2013) Rv. 256107 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - LATITANTE | Cessazione dello stato di latitanza - Rinnovazione delle ricerche ad ogni passaggio di fase o grado di giudizio - Necessità - Esclusione.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - LATITANTE
Le notificazioni all'imputato latitante devono essere eseguite mediante consegna di copia al difensore di fiducia o d'ufficio sino a quando non sia stata processualmente accertata la cessazione della latitanza, senza che sia necessaria la rinnovazione delle ricerche ad ogni passaggio di fase o grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)