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Sez. 1, Sentenza n. 29503 del 01/03/2013 Cc. (dep. 10/07/2013) Rv. 256107 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - LATITANTE | Cessazione dello stato di latitanza - Rinnovazione delle ricerche ad ogni passaggio di fase o grado di giudizio - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256107-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - LATITANTE

Le notificazioni all'imputato latitante devono essere eseguite mediante consegna di copia al difensore di fiducia o d'ufficio sino a quando non sia stata processualmente accertata la cessazione della latitanza, senza che sia necessaria la rinnovazione delle ricerche ad ogni passaggio di fase o grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)