Sez. 3, Sentenza n. 85 del 10/01/1975 (Rv. 373241 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO PER SPESE NECESSARIE ALLA ELIMINAZIONE OD ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE DEL FATTO ILLECITO ALTRUI - NATURA - RIVALUTABILITA - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO PER SPESE NECESSARIE ALLA ELIMINAZIONE OD ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE DEL FATTO ILLECITO ALTRUI - NATURA - RIVALUTABILITA - ESCLUSIONE.*
Le somme che il danneggiato abbia speso per eliminare o attenuare le conseguenze dannose derivategli dal fatto illecito altrui costituiscono credito di valuta e non di valore; pertanto gli ammontari spettanti per rimborso spese vanno liquidati secondo i valori monetari del momento in cui le spese medesime furono compiute e non sono quindi rivalutabili. (V 2055/73, mass n 365201).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)