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Sez. 5, Sentenza n. 18230 del 16/09/2016 (Rv. 641050 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Omessa denuncia per più annualità - Sanzionabilità di ciascun anno di imposta - Determinazione - Cumulo materiale ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Stato
decisa il 2016-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641050-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'ICI, l'omessa denuncia dell'immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs n. 504 del 1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell'imposta ma anche per l'adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l'istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del d. lgs. n. 472 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)