Sez. 6, Ordinanza n. 15741 del 28/03/2013 Cc. (dep. 04/04/2013) Rv. 255844 - 01
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - IN GENERE | Atti del giudice e del P.M. - Rilevanza ai fini della rimessione - Condizioni.
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - IN GENERE
I comportamenti e i provvedimenti endoprocessuali del P.M. e del giudice possono costituire motivo di rimessione del processo solo ove sintomatici di una mancanza di imparzialità dell'ufficio giudicante nella sede di svolgimento del processo e collegati da un nesso di causalità ad una grave situazione locale, da intendersi come fenomeno esterno alla dialettica processuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)