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Sez. L, Sentenza n. 620 del 30/01/1985 (Rv. 438832 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO DA CORRISPONDERE DURANTE IL CONGEDO ANNUALE - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE COMPRENSIVA DI OGNI EMOLUMENTO CONTINUATIVO - ESCLUSIONE - PREVISIONE CONTRATTUALE DI UN TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE FERIE NON INFERIORE ALLA RETRIBUZIONE TABELLARE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438832-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO DA CORRISPONDERE DURANTE IL CONGEDO ANNUALE - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE COMPRENSIVA DI OGNI EMOLUMENTO CONTINUATIVO - ESCLUSIONE - PREVISIONE CONTRATTUALE DI UN TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE FERIE NON INFERIORE ALLA RETRIBUZIONE TABELLARE - LEGITTIMITÀ.*

Nè l'art. 2109 cod. civ. né l'art. 36 cost., nel sancire il diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite, impongono che il compenso da corrispondere al lavoratore stesso durante tale congedo venga liquidato sulla base della retribuzione comprensiva di ogni emolumento continuativo (diversamente da quanto è, invece, richiesto dall'art. 2121 cod. civ. per l'indennità di anzianità e di preavviso), con la conseguenza che la Determinazione del suddetto compenso deve essere rimessa alla autonomia collettiva o individuale, le cui previsioni al riguardo non possono ritenersi illegittime qualora attribuiscono, con riferimento al menzionato periodo, un trattamento economico che, sebbene non improntato al principio della retribuzione omnicomprensiva, risulti tuttavia non inferiore alla semplice retribuzione tabellare (nella specie l'art. 2 dell'accordo nazionale 24 ottobre 1947 per i dipendenti delle aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto). (V 4148/84, mass n 422123; (V 1075/84, mass n 433232; (V 5887/81, mass n 416639).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 24/10/1947 num. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)