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Sez. L, Sentenza n. 383 del 17/01/1987 (Rv. 450126 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO MARITTIMO - ISTITUTI DI RETRIBUZIONE INDIRETTA - CALCOLO - CRITERI - ONNICOMPRENSIVITÀ - PRINCIPIO GENERALE - INSUSSISTENZA - DETERMINAZIONE IN BASE ALLA CONTRATTAZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FORFETTIZZATO - INDENNITÀ RISCHIO MINE - CORRESPONSIONE DA PARTE DI SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE AI PROPRI DIPENDENTI - INCIDENZA SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER FERIE, FESTIVITÀ, RIPOSI E SABATI - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - NECESSITÀ - LIMITE LEGALE DI TALE DISCIPLINA - COMPENSO PER LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI.*
Stato
decisa il 1987-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450126-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO MARITTIMO - ISTITUTI DI RETRIBUZIONE INDIRETTA - CALCOLO - CRITERI - ONNICOMPRENSIVITÀ - PRINCIPIO GENERALE - INSUSSISTENZA - DETERMINAZIONE IN BASE ALLA CONTRATTAZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FORFETTIZZATO - INDENNITÀ RISCHIO MINE - CORRESPONSIONE DA PARTE DI SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE AI PROPRI DIPENDENTI - INCIDENZA SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER FERIE, FESTIVITÀ, RIPOSI E SABATI - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - NECESSITÀ - LIMITE LEGALE DI TALE DISCIPLINA - COMPENSO PER LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI.*

Anche in tema di rapporto di lavoro marittimo e pure con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 649 del 1979 (che ha aggiunto all'art. 325 cod. nav. Il comma per cui "la misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro"), la Determinazione della retribuzione da porre a base del calcolo degli istituti di retribuzione indiretta va effettuata tenendo conto che il criterio di onnicomprensività della retribuzione non esiste come principio generale, ma è adottato solo da specifiche Disposizioni di legge, restando negli altri casi affidata all'autonomia negoziale (collettiva o individuale) delle parti la delimitazione della detta base retributiva. Pertanto, il giudice del merito - per stabilire se, nel vigore del C.C.n.L. 31 maggio 1975 per le società di navigazione di preminente interesse nazionale, il compenso predeterminato o forfettario per il lavoro straordinario e la indennità rischio-mine siano o no da includere nella retribuzione da porre a base del calcolo del compenso per ferie, festività, riposi e sabati - deve considerare che la disciplina collettiva, nella Determinazione della retribuzione predetta, trova un limite legale solo in ordine al compenso per le festività infrasettimanali - in quanto l'art. 5 della legge n. 260 del 1949 (che peraltro non è estensibile alle domeniche) fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio - e non anche in ordine al compenso per gli altri istituti, atteso in particolare che l'art. 36, terzo comma, cost. Non prevede il trattamento economico del riposo settimanale e non determina l'entità della retribuzione per le ferie. (V 6403/85, mass n 443485; (V 5490/85, mass n 442702; (V 620/85, mass n 438832; (V 5904/84, mass n 437569; (V 1081/84, mass n 433237; (V 1075/84, mass n 433232; (V 1073/84, mass n 433230; (V 1069/84, mass n 433228).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Navig. art. 1, Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Legge 19/12/1979 num. 649, Contr. Coll. 31/05/1975

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)