Sez. F, Sentenza n. 41665 del 10/09/2013 Ud. (dep. 08/10/2013) Rv. 257231 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Elemento soggettivo - Volontà di estinguere posizioni debitorie - Configurabilità del dolo - Esclusione - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta per distrazione, non sussiste il dolo in presenza della volontà dell'imprenditore poi fallito di porre in essere una condotta finalizzata all'estinzione di posizioni debitorie della società (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale in presenza di una condotta finalizzata a definire le più importanti posizioni debitorie di una società, soddisfacendo gli interessi dei principali creditori).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)