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Sez. U, Sentenza n. 2508 del 23/04/1982 (Rv. 420376 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - PRESUPPOSTO - STABILE INSERIMENTO DEL DIPENDENTE NELLA ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA DELL'ENTE - ACCERTAMENTO - CRITERI - DIVERSA QUALIFICAZIONE DATA DALLE PARTI AL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420376-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - PRESUPPOSTO - STABILE INSERIMENTO DEL DIPENDENTE NELLA ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA DELL'ENTE - ACCERTAMENTO - CRITERI - DIVERSA QUALIFICAZIONE DATA DALLE PARTI AL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*

Al fine della ricorrenza di un rapporto di pubblico impiego con ente pubblico non economico, come tale devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, il requisito dello stabile inserimento del dipendente, nell'organizzazione pubblicistica dell'ente medesimo, va riscontrato in relazione a qualsiasi atto, contestuale o successivo alla Costituzione del rapporto, che evidenzi l'inequivoca volontà del datore di lavoro di operare detto inserimento, mentre resta irrilevante l'eventuale diversa qualificazione giuridica che le parti abbiano formalmente dato al rapporto stesso. (V 1203/81, mass n 411773; (V 6449/79, mass n 403183).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)