Sez. L, Sentenza n. 6577 del 26/04/2003 (Rv. 562473 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - VIOLENZA - IN GENERE | Minaccia di licenziamento per giusta causa - Violenza morale del datore di lavoro quale causa di annullabilità delle dimissioni - Configurabilità - Presupposti - Inesistenza del diritto del datore di lavoro al licenziamento - Necessità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - VIOLENZA - IN GENERE
Con riguardo alle dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento per giusta causa, può aversi l'annullamento delle dimissioni perché viziate da violenza morale solo qualora venga accertata l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento, non sussistendo l'inadempimento addebitato al dipendente, in quanto in questo caso con la minaccia del licenziamento il datore di lavoro persegue un effetto non raggiungibile con il legittimo esercizio del proprio diritto di recesso (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva rigettato la domanda di annullamento delle dimissioni per violenza morale, avendo accertato che la dipendente aveva commesso una mancanza idonea a giustificarne il licenziamento per giusta causa, e per questo motivo, dopo essersi consigliata con i rappresentanti sindacali aziendali, aveva liberamente scelto di rassegnare le dimissioni, piuttosto che attendere di essere licenziata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1438
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)