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Sez. 3, Sentenza n. 23506 del 17/12/2004 (Rv. 579373 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Accertamento costitutivo con efficacia "erga omnes" avente rilevanza legislativa - Rapporti tra il dispositivo e la motivazione della sentenza di incostituzionalità - Fattispecie in tema di rapporti agrari.
Stato
decisa il 2004-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579373-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

Nelle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge, la statuizione precettiva avente valore di accertamento costitutivo/estintivo con efficacia "erga omnes" è contenuta nel dispositivo della sentenza, da ritenersi, peraltro, posto in rapporto di correlazione necessaria con la motivazione le volte in cui soltanto quest'ultima consenta di determinare con precisione, al fine di individuare l'esatta portata e il preciso oggetto della pronuncia, quali disposizioni di legge debbano ritenersi caducate, con la conseguenza che, qualora non sussistano dubbi o incertezze, quanto alle predette disposizioni, già dalla lettura del dispositivo della sentenza, è vano invocare il contenuto della motivazione onde inferirne ulteriori o diverse interpretazioni (nell'affermare il principio di diritto che precede, la Corte Cass. ha così ritenuto che il dispositivo della sentenza n.318 del 2002 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale degli artt.9 e 62 della legge n. 203 del 1982 in tema di rapporti agrari, contenesse una statuizione, di per sè esaustiva, tale da non consentire all'interprete - al di là ed a prescindere dal contenuto della motivazione della sentenza - la determinazione di un nuovo meccanismo di equo canone d'affitto, essendo divenute prive di effetti sia le tabelle per i canoni di equo affitto così come disciplinate dall'art.9 della legge 203/1982, sia il criterio, previsto "ex lege" ai fini della quantificazione del canone stesso, del reddito dominicale risultante dal catasto terreni a norma del R.D.L. 589/1939, e non esistendo più, per effetto della pronuncia citata - almeno fino ad un nuovo, discrezionale intervento del legislatore -, un regime di equo canone per i fondi rustici. La Corte ha, in sentenza, ulteriormente ribadito, sempre con riferimento ai contratti di affitto a conduttore coltivatore diretto e con riguardo ai crediti "hinc et inde" nascenti da questi - in particolare, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto la ripetizione di somme corrisposte in eccedenza rispetto alla misura dell'equo canone - come non possa trovare applicazione l'art.429 Comma terzo cod. proc. civ. in tema di interessi e rivalutazione, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, dei crediti di lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1982 num. 203 art. 9 CORTE COST., Legge 05/03/1982 num. 203 art. 60, Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)