Sez. 3, Sentenza n. 19457 del 08/04/2014 Ud. (dep. 12/05/2014) Rv. 259724 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento - Modalità di contestazione delle violazioni - Effettiva conoscenza del contravventore - Elementi di individuazione.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la effettiva conoscenza della contestazione dell'inadempimento contributivo può essere desunta dalla esatta indicazione del destinatario e dall'indirizzo di recapito sulla raccomandata inviata al contravventore, sicchè è irrilevante la impossibilità di risalire alla identità del consegnatario del plico in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi idonei a dimostrare che la comunicazione non sia stata portata a conoscenza del destinatario senza sua colpa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/03/1994 num. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)