Sez. 3, Sentenza n. 2875 del 06/11/2013 Ud. (dep. 22/01/2014) Rv. 259093 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento - Termine utile per la regolarizzazione - Decorrenza - Formale notifica dell'accertamento previdenziale - Necessità - Esclusione - Effettiva conoscenza da parte del contravventore - Sufficienza.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini del computo del termine utile per provvedere al pagamento del debito contributivo, integrante causa di non punibilità ai sensi dell'art. 2, comma primo bis del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638), è sufficiente l'effettiva e sicura conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti, a prescindere dall'impiego di particolari formalità per la relativa notifica.
Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 com. 1 n. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/03/1994 num. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)