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Sez. 3, Sentenza n. 2859 del 17/10/2013 Ud. (dep. 22/01/2014) Rv. 258373 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento - Accertamento - Modalità di contestazione - Forma libera - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258373-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la comunicazione della contestazione dell'accertamento della violazione non necessita di formalità particolari, potendo essere effettuata, indifferentemente, mediante un verbale di contestazione o una lettera raccomandata ovvero ancora per mezzo di una notificazione giudiziaria e ad opera sia di funzionari dell'istituto previdenziale sia di ufficiali di polizia giudiziaria. (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato che devono ritenersi idonee le notificazioni ricevute con firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente, purchè correttamente indirizzate al destinatario, che, nel caso di persona giuridica, è da individuarsi nella sede legale dell'ente o presso la residenza o il domicilio del suo legale rappresentante).

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/03/1994 num. 211

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)