Sez. U, Sentenza n. 10894 del 07/08/2001 (Rv. 548845 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Totale o parziale - Criteri distintivi - Beni residui rispetto all'opera già realizzata - Successiva diversa dichiarazione di pubblica utilità con espropriazione in funzione di questa - Decreto d'inservibilità - Necessità - Esclusione - Tutela giurisdizione del diritto alla restituzione secondo lo schema della retrocessione totale - Sussistenza - Giurisdizione dell'AGO - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la retrocessione parziale si distingue dalla retrocessione totale, non solo perché nella prima l'opera pubblica programmata in base alla dichiarazione di pubblica utilità ha trovato esecuzione mediante l'impiego di beni espropriati per quello scopo, sebbene parte o taluni di essi non siano stati materialmente impegnati, ma anche perché, rispetto ai beni non ancora utilizzati e che l'espropriato avrebbe interesse a riacquistare, tuttora può esercitarsi una valutazione discrezionale circa la convenienza di utilizzarli in funzione dell'opera realizzata, sicché tali beni possono essere restituiti solo se la P.A. abbia dichiarato che essi non servono più alla realizzazione dell'opera nel suo complesso. Ove, tuttavia, i beni non ancora utilizzati siano investiti da una successiva diversa dichiarazione di pubblica utilità ed in funzione di questa siano espropriati, per la parte in cui ne viene programmata una utilizzazione diversa da quella di essere impiegati in funzione dell'opera già realizzata vengono meno sia la possibilità di considerarne l'utilità in funzione della prima opera sia la necessità della dichiarazione dell'autorità; ne consegue che, rispetto a tali beni residui, è applicabile il meccanismo di tutela giurisdizionale del diritto soggettivo alla retrocessione, secondo lo schema della retrocessione totale, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario. (Nella specie, la Corte d'appello, in un caso nel quale l'opera programmata con la prima dichiarazione di pubblica utilità consisteva nell'allargamento della sede stradale e nella costruzione di un'area di servizio, accertata l'esecuzione della prima parte dell'opera e l'impossibilità della realizzazione della seconda parte a causa del fatto che l'area non utilizzata per la stazione di servizio aveva ricevuto una diversa destinazione nell'ambito di un nuovo procedimento d'espropriazione, aveva ritenuto che il diritto alla retrocessione dell'area residua fosse sorto come effetto diretto della nuova destinazione impressa all'area, escludendo che vi fosse spazio di esplicazione per il potere della p.a. di stabilire se l'area residua servisse alla parte dell'opera già realizzata; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza di merito, dichiarando, in una situazione anteriore al sistema di riparto di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e all'art. 7 della legge n. 205 del 2000, la giurisdizione del giudice ordinario).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)