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Sez. 1, Sentenza n. 3106 del 07/05/1983 (Rv. 428019 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - COMPORTAMENTO DEI CONIUGI - VALUTAZIONE COMPARATIVA - OBBLIGATORIETÀ - CRITERI - COMPORTAMENTO SUCCESSIVO ALL'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - RILEVANZA - PROVE NUOVE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428019-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - COMPORTAMENTO DEI CONIUGI - VALUTAZIONE COMPARATIVA - OBBLIGATORIETÀ - CRITERI - COMPORTAMENTO SUCCESSIVO ALL'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - RILEVANZA - PROVE NUOVE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Nel giudizio di separazione personale, pur accertata a carico di uno dei coniugi una trasgressione dei doveri derivanti dal matrimonio, o comunque una condotta idonea a costituire causa di impossibilità della prosecuzione della convivenza, non per questo il giudice può esimersi dall'esaminare anche il comportamento dell'altro coniuge, al fine di verificare se l'uno non possa trovare giustificazione nell'altro, ed in tale valutazione rientra anche il comportamento reciproco dei coniugi successivo all'introduzione del giudizio di separazione, permanendo tra i coniugi stessi il dovere del reciproco rispetto coessenziale al vincolo coniugale, che continua a sussistere. In relazione alla detta esigenza, sono ammissibili prove nuove in appello, nei limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ., quanto meno al fine di dare fondamento probatorio alle difese, prospettate come eccezioni, sia in ordine all'imputabilità ed alla valutazione della condotta dei coniugi, che per le statuizioni sull'affidamento della prole. (Conf 5584/81, mass n 416304; (Conf 5509/81, mass n 416214; (Conf 4127/81, mass n 417789; (Conf 5641/80, mass n 409485).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)