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Sez. L, Sentenza n. 592 del 22/01/1987 (Rv. 450323 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - EFFETTI - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI OMISSIONE DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.*
Stato
decisa il 1987-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450323-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - EFFETTI - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI OMISSIONE DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.*

La sentenza che pronuncia la compensazione giudiziale comporta un accertamento costitutivo e, come tale, non retroagisce al momento della coesistenza dei due crediti. Pertanto, in tema di omissione di contributi previdenziali, l'effetto estintivo dell'eventuale compensazione giudiziale fra il credito dell'istituto e quello del datore di lavoro per sgravi contributivi, essendo comunque successivo alla maturazione dell'obbligazione contributiva, non impedisce che dall'inadempimento dell'obbligazione medesima derivi, automaticamente, la sanzione civile commisurata all'intero ammontare originario dei contributi, che, in quel momento, risultano evasi. (V 1536/85, mass n 439532; (V 1924/75, mass n 375617).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)