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Sez. 3, Sentenza n. 1924 del 16/05/1975 (Rv. 375617 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - LEGALE - DIFFERENZE - RISPETTIVE SENTENZE DI ACCERTAMENTO - EFFETTI - RISPETTIVA DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1975-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375617-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - LEGALE - DIFFERENZE - RISPETTIVE SENTENZE DI ACCERTAMENTO - EFFETTI - RISPETTIVA DECORRENZA.*

La differenza fra la compensazione legale e quella giudiziale risiede nel fatto che mentre nella prima la liquidita del credito opposto in compensazione e anteriore al giudizio, nella seconda, invece, il credito non e liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo. Da tanto consegue che mentre la sentenza che dichiara la compensazione legale e di mero accertamento, la sentenza, invece, che pronunzia la compensazione giudiziale integra un accertamento costitutivo e, pertanto, i suoi effetti, diversamente da quanto dispone l'art 1242 cod civ, non retroagiscono al momento della coesistenza dei due crediti. (V 678/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)