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Sez. L, Sentenza n. 6725 del 03/05/2003 (Rv. 562562 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a ipotesi di contrattazione a termine previste da accordi collettivi per il personale delle Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 2003-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562562-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza del giudice di merito che, in riferimento all'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 e dell'accordo aziendale 7 luglio 1995 relativi ai dipendenti delle FF.SS., aveva ritenuto illegittima l'assunzione a tempo determinato dei ricorrenti, dichiarando il loro rapporto a tempo indeterminato con diritto ad essere inquadrati nel profilo di ausiliario di stazione I area funzionale. In particolare, il giudice di merito aveva ritenuto che le parti avessero fatto riferimento, quale fattispecie legittimante la costituzione di un rapporto di lavoro a termine, all'ipotesi prevista dall'articolo 10 dell'accordo del 1988, la cui efficacia sarebbe stata subordinata dalle parti stipulanti alla emanazione di un decreto ministeriale di approvazione delle delibere delle commissioni regionali per l'impiego, e che, non essendosi mai verificato l'evento dedotto in condizione, la clausola contrattuale non avesse mai acquisito efficacia; inoltre, aveva puntualizzato che, anche a voler ritenere efficace la clausola suddetta, essa avrebbe consentito l'assunzione di lavoratori a termine solo se infraventinovenni e assunti per mansioni corrispondenti al più basso livello del contratto collettivo, per le quali non era consentito il ricorso al contratto di formazione e lavoro, condizione che nel caso di specie non si era comunque realizzata.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1354

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)