Sez. L, Sentenza n. 2866 del 14/02/2004 (Rv. 570127 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Inserimento nel sistema delineato dalla disciplina generale ex legge n. 230 del 1962 - Portata - Necessità di fissare limiti temporali alla facoltà di assumere a tempo determinato - Esclusione - Eventuale previsione di tali limiti - Conseguenze - Fattispecie relativa ad assunzioni a termine di dipendenti postali nella fase di ristrutturazione conseguente alla privatizzazione dell'Ente Poste.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
L'attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del 1987, di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962, se pure si inserisce nel sistema delineato dalla disciplina generale dettata da quest'ultima normativa, nel senso che restano applicabili le regole da questa prescritte (per esempio con riguardo all'onere del datore di lavoro di provare le condizioni legittimanti l'apposizione del termine), non comporta, peraltro, la necessità di fissare contrattualmente limiti temporali alla facoltà di assumere lavoratori a tempo determinato, fermo restando che, ove un limite sia stato invece previsto, la sua mancata osservanza determina l'illegittimità del termine (fattispecie relativa ad assunzione a tempo determinato di dipendenti postali nella fase di ristrutturazione conseguente alla privatizzazione dell'Ente Poste).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)