Sez. U, Sentenza n. 1234 del 21/02/1984 (Rv. 433376 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - NORME DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 SUL RICONOSCIMENTO E LA ESECUZIONE DELLE SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - APPLICAZIONE IN ITALIA PER EFFETTO DELLA LEGGE N. 62 DEL 1968 DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE - APPARTENENZA DELLE PARTI A STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - EMISSIONE DEL LODO IN UNO STATO NON ADERENTE - IRRILEVANZA.*
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - NORME DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 SUL RICONOSCIMENTO E LA ESECUZIONE DELLE SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - APPLICAZIONE IN ITALIA PER EFFETTO DELLA LEGGE N. 62 DEL 1968 DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE - APPARTENENZA DELLE PARTI A STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - EMISSIONE DEL LODO IN UNO STATO NON ADERENTE - IRRILEVANZA.*
Le norme della convenzione di new York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, ivi compresa quella che, con riguardo alla Forma della clausola compromissoria, considera sufficiente il suo inserimento in un accordo sottoscritto dalle parti o in uno scambio di lettere o telegrammi (senza necessità quindi di specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ.), trovano applicazione in Italia per effetto della legge 19 gennaio 1968 n. 62 di adesione alla convenzione medesima, indipendentemente dall'appartenenza o meno delle parti a stati ad essa aderenti, ed anche quando il lodo sia stato emesso nel territorio di uno stato non aderente, atteso che con l'indicata legge l'Italia non si è avvalsa, come consentito dallo art. 1 n. 3 della convenzione, della facoltà di fissare, come requisito della delibazione, la pronuncia del lodo in uno stato aderente, secondo un criterio di reciprocità. (V 4746/79, mass n 401322; (V 361/77, mass n 383903).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 800, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 1, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)