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Sez. 2, Sentenza n. 10 del 30/11/2016 Ud. (dep. 02/01/2017) Rv. 268787 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Videoriprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico prima dell'inizio del procedimento - Natura - Prova atipica - Esclusione - Documento - Sussistenza - Testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria sul contenuto delle riprese - Legittimità.
Stato
decisa il 2016-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268787-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE

Le videoriprese effettuate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento penale non sono prove atipiche, ma documenti, acquisibili senza la necessità dell'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 cod. proc. pen., cosicchè, nel caso di mancata acquisizione delle stesse, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)