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Sez. 5, Sentenza n. 46307 del 20/10/2004 Ud. (dep. 30/11/2004) Rv. 230394 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - documenti - prova documentale | Riprese filmate dell'attività dell'indagato - Ammissibilità - Prova documentale.
Stato
decisa il 2004-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230394-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - documenti - prova documentale

Le rappresentazioni filmate dei movimenti degli indagati nel luogo in cui è stato commesso il reato costituiscono prova documentale del fatto ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., come tale da valutare per la formazione del libero convincimento del giudice in ordine alla responsabilità penale dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)