Sez. 3, Sentenza n. 26292 del 14/12/2007 (Rv. 601026 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Compenso del mediatore - Onere di provare l'iscrizione all'albo dei mediatori - Assolvimento mediante indicazione del numero di iscrizione nel ruolo degli agenti di affari tenuto dalla Camera di commercio - Sufficienza - Fondamento - Valenza di prova presuntiva.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
In tema di mediazione, ai fini del riconoscimento del diritto al compenso per l'attività prestata, l'onere della prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori così come previsto nella legge n. 39 del 1989 può essere assolto, anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio, non essendo impedito alla parte di fornire la prova per presunzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 03/02/1989 num. 39 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)