Sez. 3, Sentenza n. 16732 del 29/07/2011 (Rv. 619570 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Legge 3 febbraio 1989, n. 39 - Iscrizione all'albo dei mediatori - Necessità - Attività di mediazione iniziata prima e conclusa dopo l'entrata in vigore della predetta legge - Diritto alla provvigione - Domanda di iscrizione nei nuovi registri presentata almeno entro la data di conclusione del contratto intermediato - Necessità - Mediatore iscritto nel vecchio ruolo - Operatività in regime di "prorogatio" - Condizioni - Mancata costituzione del nuovo ruolo al momento dell'attività mediatoria - Necessità - Relativo onere probatorio incombente sul mediatore.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Ai fini della iscrizione nel nuovo ruolo degli agenti di affari in mediazione, anche in relazione alle fattispecie alle quali si applichi il regime transitorio dettato dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, non è sufficiente l'esistenza dell'iscrizione del mediatore nei precedenti ruoli previsti dalla legge n. 253 del 1958, ma è necessario il controllo, ad opera delle commissioni provinciali istituite allo scopo, della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge n. 39 del 1989 per la permanenza in ruolo. In relazione alle attività di mediazione iniziate prima ma concluse dopo l'entrata in vigore della suddetta normativa, il mediatore può far valere il diritto al compenso solo se abbia chiesto l'iscrizione nei nuovi registri, ai sensi dell'art. 9, comma secondo, della citata legge n. 39 del 1989, quanto meno entro la data di conclusione del contratto intermediato, pur se l'iscrizione non sia ancora avvenuta. Peraltro, il mediatore iscritto nel vecchio ruolo può continuare ad operare, per effetto dell'istituto della "prorogatio" dello stesso, fino a quando non sia sostituito dal nuovo, conseguendo egualmente il diritto alla provvigione, ma, a tal fine, è suo onere addurre e provare che, al momento dell'esercizio dell'attività mediatoria, il nuovo ruolo non sia stato ancora costituito dalle competenti commissioni provinciali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 21/03/1958 num. 253, Legge 03/02/1989 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)