Sez. 3, Sentenza n. 1910 del 16/05/1975 (Rv. 375600 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - FUNZIONE - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE - FUNZIONE - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - ESCLUSIONE.*
Non rientrano tra le cause limitatrici di responsabilita, di cui all'art 1341, secondo comma, cod civ, le clausole predisposte dall'assicuratore e intese a stabilire i limiti entro i quali egli S'impegna a rivalere l'assicurato dei danni derivatigli da sinistro; pertanto tali clausole sono efficaci anche se non approvate specificamente per iscritto. (nella specie, e stato negato il carattere vessatorio di una clausola che limitava l'Obbligo di indennizzo ad un commerciante, per furto e rapina, ad un milione di lire, aggiunta a macchina ad altre clausole a stampa che prevedevano per danni di vario genere, tra cui anche quelli da furto e da rapina, un limite massimo di indennizzo di quattro milioni di lire). (Conf 3288/73, mass n 367155; 1787/72, mass n 358761; (Conf 673/70, mass n 345870).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)